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Oggigiorno, soprattutto grazie alla sempre maggior diffusione delle associazioni sindacali, che oltre a tutelare gli interessi della categoria svolgono una indispensabile opera di informazione, formazione e crescita professionale, gli agenti immobiliari, nella stragrande maggioranza adoperano stampati e formulari correttamente redatti e conformi alle normative di legge, e pertanto assolutamente rispettosi dei diritti dei clienti. Cio' nonostante, talvolta capita di incontrare clienti ancora diffidenti a sottoscrivere un documento importantissimo ed indispensabile alla conclusione di un affare immobiliare: la proposta di acquisto.
Spieghiamo perche' e' cosi' importante: innanzitutto pone il venditore di fronte, anziche' all'aleareita' e precarieta' di un'offerta verbale, che lo espone al rischio di rivelare inutilmente al mercato i limiti di trattabilita' della propria richiesta, a un documento scritto, che gli da la certezza assoluta di concludere l'affare in caso di accettazione. Ma quali sono gli elementi essenziali che la proposta di acquisto deve contenere ?
Fino a qualche anno fa era consuetudine per le agenzie (e perfettamente legale) predisporre proposte di acquisto rivolte alla stessa agenzia, con allegato un deposito che in caso poi di inadempienza del proponente veniva introitato dalla agenzia stessa a titolo di penale. Dopo l'entrata in vigore delle normative europee a tutela del consumatore sulle clausole vessatorie [*], le cose sono cambiate. Vediamo come:
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innanzitutto, la proposta di acquisto deve essere
indirizzata direttamente al proprietario, con
l'indicazione dell'agenzia, quale tramite per
rivolgere la proposta;
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la somma che viene lasciata in deposito a mani
dell'agente immobiliare, anche se non obbligatorio,
e' preferibile che sia costituita da assegno circolare
non trasferibile intestato al venditore, unica
persona avente diritto ad incassare detta somma;
deve essere anche indicato che, in caso di accettazione
dell'offerta, detta somma verra' consegnata al
venditore a titolo di caparra confirmatoria.
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deve contenere tutti gli elementi propri del contratto
definitivo (identificazione dell'immobile, garanzie
del venditore, eventuali clausole particolari,
ecc.)
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deve inoltre essere indicato un termine perentorio
per l'accettazione da parte del venditore (e'
meglio che sia un termine congruo, ma breve).
Dopo
la sottoscrizione, perche' l'affare possa dirsi
concluso, e' necessario oltre che il venditore
accetti per iscritto che il proponente riceva
la comunicazione dell'accettazione stessa (cosa
che puo' avvenire, ma sempre per iscritto), tramite
l'agente immobiliare. A questo punto per il proponente
maturano tutti i diritti legali per concludere
l'acquisto definitivo dell'immobile (il venditore
anche se riceve successivamente un'offerta piu'
vantaggiosa non puo' piu' recedere).
[*] Legge
clausole vessatorie: Legge 52 del 06/02/93 - Recepimento direttiva CEE
n°93 del 13/05/93
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